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Inammissibile il referendum
sulla statua di Pergolesi

JESI - La decisione del Comitato dei garanti è giunta dopo aver esaminato tutta la documentazione agli atti e sentiti, nella riunione del 24 ottobre scorso, i rappresentanti del Comitato promotore del referendum, “Nessuno tocchi Pergolesi”, che si opponeva allo spostamento del monumento dedicato al compositore jesino

Jesi, palazzo comunale

Il Comitato dei garanti ha dichiarato inammissibile il referendum proposto dal comitato “Nessuno tocchi Pergolesi” contro lo spostamento del monumento dedicato al compositore jesino nell’ambito della riqualificazione architettonica ed urbanistica dell’omonima piazza situata lungo corso Matteotti, di fronte al Santuario delle Grazie. “La decisione del Comitato dei garanti – composto dall’avv. Patrizia Niccolaini nominata dal Consiglio comunale di Jesi, dal dott. Michele Basilicata per conto della Prefettura di Ancona e dall’avv. Andrea Nobili difensore civico regionale – è giunta dopo aver esaminato tutta la documentazione agli atti e sentiti, nella riunione del 24 ottobre scorso, i rappresentanti del Comitato promotore del referendum.

“Oggetto del contendere, come noto – ricorda una nota stampa del Comune di Jesi – la delibera di Giunta del 2016, relativa all’approvazione del progetto definitivo di Piazza Pergolesi, prima tranche di una riqualificazione architettonica che interesserà tutto corso Matteotti. Il Comitato ha basato la sua decisione sui riferimenti normativi comunali, vale a dire il Regolamento degli Istituti di partecipazione e lo Statuto. Fra di essi, in particolare, sono state tre le disposizioni prese in esame: quella che prevede che “il referendum abrogativo è ammesso solo per gli atti deliberativi di carattere generale e regolamentare”; quella che sancisce che “il referendum deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale” ed infine quella che chiarisce che “non possono essere oggetto di referendum consultivo e abrogativo i piani territoriali ed urbanistici”.

Secondo il Comitato dei garanti a prescindere dai primi due punti che “già di per sé ingenerano forti dubbi sull’ammissibilità del referendum”, risolutiva è la terza disposizione. Infatti, “che quello che si vorrebbe sottoporre a referendum” secondo gli esperti “sia un piano urbanistico è fuori discussione”. I programmi di riqualificazione urbana, come quello considerato, sottolinea il Comitato dei garanti “sono infatti parte integrante della pianificazione territoriale ed urbanistica”. A supporto di tale interpretazione, viene rilevato in proposito, vi è anche una legge regionale Alla luce di tali riferimenti normativi, pertanto, i tre membri del Comitato dei garanti hanno convenuto di dichiarare inammissibile il referendum proposto.

Il sindaco Massimo Bacci

REFERENDUM SUL MONUMENTO, IL COMMENTO DEL SINDACO – Il sindaco Massimo Bacci ha commentato a caldo la bocciatura del referendum sul monumento a Pergolesi. “Le motivazioni con cui il Comitato dei Garanti ha dichiarato inammissibile il referendum – ha scritto in un comunicato stampa- confermano quello che avevo sempre sospettato: quella dello spostamento del monumento non era altro che una strumentalizzazione politica costruita ad arte alla vigilia delle elezioni comunali con il chiaro intento di provare, per fortuna senza riuscirci, a delegittimare il civismo alla guida della città”. Così il sindaco Massimo Bacci che continua: “Del resto fin dal primo istante mi sembrava impossibile che ex sindaci ed ex amministratori comunali e regionali avessero potuto sottoscrivere una simile richiesta che cozzava in maniera così clamorosa con norme che sono alla base del normale funzionamento di un Comune. Aggiungo: le norme richiamate sulla pianificazione territoriale ed urbanistica ben si adattano all’altra questione oggetto di discussione in questi giorni, come quella della torre Erap, laddove si vuole artificiosamente far credere che sia possibile intervenire, senza invece riconoscere che si è concluso definitivamente un iter, per altro da parte di una Amministrazione comunale precedente alla nostra, che ha creato legittimi diritti acquisiti in capo ad un soggetto terzo, in questo caso l’Erap, rispetto ai quali non è possibile opporre alcun diniego”.

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