Prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa fino al 31 dicembre. Così ha annunciato oggi il ministro della Salute Orazio Schillaci che ha firmato una nuova ordinanza per evitare la decadenza del provvedimento per l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione nelle strutture sanitarie, in scadenza oggi. Un presidio utile ad evitare la diffusione dei contagi ai danni soprattutto delle persone fragili. Da domani, 1 novembre, stop invece all’obbligo vaccinale anti-Covid per medici e professioni sanitarie.
La Direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche era, comunque, corsa ai ripari e «nelle more di una più puntuale definizione delle disposizioni governative in materia di Dpi, considerato lo spirare del termine degli effetti dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022 e stante l’attuale specifico contesto epidemiologico che evidenzia un’attenuazione, ma la persistenza della circolazione del virus Sars-CoV-2 in Italia, nonchè la presenza di pazienti Covid negli spazi aziendali sia ambulatoriali che di degenza» spiega in una nota di aver ritenuto necessario «mantenere le disposizioni già impartite relativamente all’utilizzo dei Dpi delle vie respiratorie sia da parte degli operatori che svolgono attività nei presidi ospedalieri, che dei visitatori e degli accompagnatori dei pazienti. Ciò nasce sia dalle procedure di sicurezza aziendali già vigenti, sia dalle disposizioni normative previste dal D. Lgs 81/2008».
Pertanto resta fermo «l’obbligo di indossare dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie presso i presidi ospedalieri di Torrette e Salesi, nonchè negli ambulatori adiacenti al Salesi situati a Villa Maria». Questo nell’ottica di garantire la miglior sicurezza, in luoghi dove sussiste una maggiore pericolosità del contagio per via respiratoria (anche per altri virus) di tutti gli operatori, dei pazienti che versano in condizione di fragilità e degli accompagnatori che accedono alle strutture aziendali.
«Quanto sopra – specifica il comunicato – è disposto ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 sexies. 1. del D.L. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), così come modificato dall’art. 7 c.2 b-bis del D.L. 24 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge19 maggio 2022, n. 52, che prevede la possibilità per il direttore sanitario anche delle strutture ospedaliere, di adottare misure precauzionali più restrittive rispetto a quelle previste dal decreto stesso. Il dott. Claudio Martini ha disposto in tal senso con ID 1207041 del 31/10/2022. Limitatamente agli operatori che svolgono attività nei presidi ospedalieri l’obbligo di utilizzo dei Dpi, trova altresì particolare fondamento nelle norme di cui al D.Lgs 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. (artt.15-17-18-77-271-272-274- allegato XLVI – XLVII – XLVIII ). Il datore di lavoro valuterà gli eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi in accordo con i dirigenti per la Sicurezza e consultati i Rls aziendali».
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