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‘Via della Speranza’, la strada fittizia
per i senza fissa dimora diventa indirizzo
di residenza anche per i senzatetto

OSIMO – La Giunta comunale aveva già disciplinando la procedura di acquisizione della residenza anagrafica “virtuale” nel 2019. Ora ha integrato i contenuti della vecchia delibera chiarendo che nella strada che non esiste verranno «iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora e nei numeri pari coloro che debbano essere iscritti per nascita»

foto d’archivio

 

Ad ottobre 2019 il comune di Osimo aveva istituito, come strada fittizia e territorialmente non esistente,  “Via della Speranza” per permettere l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora. Il criterio generale indicato dall’Istat per l’iscrizione anagrafica nel Comune dei senza fissa dimora è il domicilio, inteso come il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune. Vengono definite “persone senza tetto” coloro che, pur avendo una dimora abituale nel territorio comunale, non hanno la disponibilità di un’abitazione o che conducono una vita non riconducibile ai normali canoni sociali, scegliendo giorno per giorno il proprio punto di riferimento ma sempre nell’ambito comunale.

Ora la giunta osimana ha ritenuto necessario integrare e specificare meglio i contenuti della deliberazione di quattro anni fa, ritenendo che costituisce un diritto-dovere del cittadino richiedere ed avere iscrizione in anagrafe, che «le due categorie pongono problemi anagrafici similari che rendono possibile applicare le stesse disposizioni ad entrambe» e che «non si può assolutamente ipotizzare l’esistenza di una discrezionalità dell’Amministrazione comunale ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto», che «la discrezionalità dell’Ufficiale di Anagrafe può essere esercitata esclusivamente nella modalità di accertamento dell’effettiva sussistenza del domicilio sul territorio della persona che fa richiesta di residenza e, nel caso di specie, tale accertamento può effettivamente comportare difficoltà particolari legate alla condizione stessa di tali persone»,

A fine marzo l’esecutivo ha così stabilito che in “Via della Speranza” potranno essere iscritte sia le persone senza fissa dimora sia quelle senza tetto abitualmente presenti ad Osimo. «che abbiano fornito elementi idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza del domicilio nel territorio comunale specificando che il richiedente dovrà dichiarare di non avere la dimora abituale in alcun Comune. L’Ufficiale d’Anagrafe verificherà per quanto possibile che il soggetto richiedente non abbia una dimora abituale e cioè una residenza stabile in un qualsiasi Comune italiano (il cosiddetto accertamento ad excludendum) – si legge nella delibera – Il richiedente dovrà eleggere un “domicilio reale” nel territorio comunale e fornire tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva esistenza del domicilio e ad individuare il collegamento del richiedente con il territorio comunale; il richiedente, nell’indicare il proprio domicilio, dovrà allegare alla dichiarazione anche i documenti comprovanti l’effettiva sussistenza dello stesso».

In caso di elezione di domicilio presso privati o strutture assistenziali pubbliche o private (caritativo sociale, caritative di emergenza, associazioni/organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, parrocchie) all’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione a riscontro del legale rappresentante della struttura o suo delegato. «La necessità e la possibilità di sopralluoghi da parte del personale addetto (Polizia locale) – prosegue la delibera – dipenderà dall’esistenza o meno di un immobile presso il quale sia ubicata la sede degli interessi della persona senza fissa dimora; in mancanza, sarà del tutto inutile qualsiasi sopralluogo da parte della Polizia locale e l’accertamento dovrà fondarsi su prove documentali e dichiarazioni di parte – relazioni e/o informazioni da parte dei Servizi sociali o di altri soggetti qualificati – idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio»

La giunta ha inoltre stabilito che «la persona senza fissa dimora o senza tetto, “impossibilitata” ad eleggere domicilio e a fornire elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza del domicilio nel territorio comunale, se nata nel Comune di Osimo dovrà essere iscritta e certificata nella via convenzionale “Via della Speranza”, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita». In “Via della Speranza” verranno pertanto «iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora e nei numeri pari coloro che debbano essere iscritti per nascita». In questo contesto il Settore Servizi Sociali del Comune di Osimo dovrà svolgere una funzione di supporto all’Ufficiale di Anagrafe nell’esercizio delle funzioni attinenti alle speciali procedure di iscrizione anagrafica.

 

Un indirizzo legale per senza tetto, ambulanti e girovaghi: a Osimo nasce la residenza fittizia

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