Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha riproposto l’ordinanza che limita la somministrazione e vendita di alcolici e detenzione o consumo di bevande in contenitori di vetro, in occasione delle partite di calcio presso lo Stadio del Conero nella stagione 2024/2025 di diversi campionati. L’atto è stato firmato il 4 ottobre scorso dopo il confronto con Prefettura e la Questura, ed è finalizzato ad «assicurare lo svolgimento in sicurezza delle partite, le autorità rappresentate hanno espresso l’esigenza di limitare il più possibile il consumo degli alcolici, nonché l’uso di contenitori di vetro per le bevande» si legge nel testo. Nel dettaglio viene vietato «il consumo di bevande in orari serali e notturni, in tutta l’area ricompresa all’interno del raggio di 500 metri in linea d’aria dall’ingresso dello Stadio Del Conero (cancello n. 4 – ingresso curva Nord) e nel tratto della strada Cameranense ricompreso tra l’incrocio per Varano fino al confine con il Comune di Camerano, a partire da due ore prima dell’orario di inizio di ciascuna partita della stagione calcistica 2024/2025 che si gioca allo Stadio del Conero di Ancona, e fino a un’ora dopo della fine della partita». E’ vietato inoltre somministrare e vendere,« a qualsiasi titolo, bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro; – è vietato, per chiunque, detenere e consumare bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro».
Il primo cittadino si riporta anche all’articolo 24 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta gli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande di vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 per tutta la notte e fino alle ore 7 della mattina successiva. Non possono, tra l’altro, somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01 e fino alle ore 03. L’ordinanza richiama inoltre il decreto Bianchi convertito in legge nel 2007 che dispone dalle 03 alle ore 06 il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo.
Considerato che «anche nella città di Ancona, l’abuso di bevande alcoliche risulta essere sempre più frequente e che sia il Ministero della Sanità, che l’Organizzazione Mondiale della Salute mettono in guardia sulle gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza», viene anche ricordato che ai sensi dell’articolo 24 del vigente regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche di Ancona gli operatori autorizzati ad esercitare l’attività presso il parcheggio dello Stadio del Conero, in occasione delle partite ed altri eventi, non possono vendere nè somministrare bibite in lattine o in recipienti di vetro e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, Il sindaco ha ritenuto di disporre, in tutta l’area ricompresa all’interno del raggio di 500 metri, in linea d’aria, dall’ingresso dello Stadio Del Conero (cancello n. 4 – ingresso curva Nord) e nel tratto della strada Cameranense ricompreso tra l’incrocio per Varano fino al confine con il Comune di Camerano, «a partire da due ore prima dell’orario di inizio di ciascuna partita e fino a un’ora dopo dal termine, il divieto di somministrazione e vendita, a qualsiasi titolo, di bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro; il divieto, per chiunque, di detenere e consumare bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro».
Per i contravventori sono previste sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’inottemperanza ai divieti, contenuti nell’ordinanza, di detenzione e consumo di bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, sarà perseguita con la sanzione amministrativa che oscilla da 77 a 500 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 100/2003, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad 154 euro.
Stadio Del Conero: firmata l’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di alcolici
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