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Il Tar boccia il ricorso: il Regio Decreto
non si può applicare ma sono valide
le surroghe dei consiglieri dimissionari

OSIMO – Nel giorno delle dimissioni del sindaco Pirani i giudici amministrativi hanno ritenuto legittima l’entrata in Consiglio comunale nei seggi di maggioranza di Fabiola Martini, Lanfranco Migliozzi e Francesco Sallustio. Le loro nomine sono ‘atti dovuti’ e quindi non sono annullabili anche se sono state approvate nella seduta dello scorso 13 settembre senza il numero legale dei 13 consiglieri

I l Tar Marche ha ritenuta legittima l’entrata nella Sala Gialla dei consiglieri, Fabiola Martini, Francesco Sallustio e Lanfranco Migliozzi in surroga ai dimissionari Alessandrini, Ginnetti e Cingolani

 

Il Regio Decreto non può essere applicato al contesto del Consiglio comunale di Osimo che non prevede sedute ‘in seconda convocazione’. Sono legittime però le surroghe dei tre consiglieri dimissionari votate lo scorso 13 settembre anche senza quorum dei 13 consiglieri in aula. Così ha deciso il Tar Marche che  ha respinto il ricorso presentato dalle minoranze di centrosinistra per chiedere l’annullamento degli atti votati nella Sala Gialla quel venerdì di settembre. Il collegio della seconda sezione, composto di giudici Giovanni Ruiu, Renata Emma Ianigro e Simona De Mattia, oggi  ha infatti depositato la sentenza disconoscendo l’applicabilità della legge del 1915 per aprire la seduta consiliare con soli 4 consiglieri e rilevando «la sussistenza di un vizio della seduta consiliare del 13 settembre 2024  di Osimo per violazione delle norme previste in materia di costituzione dell’Assemblea consiliare». Non ha però ritenuto annullabili «gli atti di surroga adottati in seno alla stessa seduta stante la loro doverosità»e di conseguenza non ha accolto il ricorso.

Nel giorno delle dimissioni del sindaco Francesco Pirani è arrivato anche il ‘verdetto’ del Tribunale Amministrativo che, quasi per paradosso, ha ritenuto legittima l’entrata in Consiglio comunale nei seggi di maggioranza dei consiglieri Fabiola Martini (al posto di Alberto Maria Alessandrini Passarini), di Lanfranco Migliozzi (in sostituzione di Achille Ginnetti) e di Francesco Sallustio (la posto di Massimo Cingolani).

L’opposizione  aveva impugnato i provvedimenti adottati in quella seduta consiliare perchévotati nonostante la mancanza del numero legale per l’assenza dei 4 consiglieri latiniani di maggioranza e dei 9 di minoranza. In apertura dei lavori consiliari, quel giorno, il segretario comunale aveva interpretato la seduta come in “seconda convocazione” rispetto alla precedente dell’11 settembre che non era stata svolta e che presentava un ordine del giorno fotocopia. Il regolamento del Consiglio comunale di Osimo non prevede ‘seconde convocazione’ e nel vuoto normativo era stata applicata la disciplina in via transitoria del Tuel che rimandava al Regio Decreto, precisamente all’articolo 127 che permette le ‘seconde convocazioni’ e le considera “valide purché intervengano almeno 4 membri”. Con il ricorso i consiglieri di centrosinistra, rappresentati dall’avvocato Mauro Pellegrini, avevano contestato la procedura per violazione della potestà regolamentare. Il Comune, costituito in giudizio attraverso l’avvocato Maurizio Discepolo, aveva invece eccepito in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per carenza di interesse  proprio perché le surroghe dei consiglieri comunali sono ‘atti dovuti’ e tra gli altri motivi di causa aveva anche rilevato che il Regolamento del Consiglio comunale di Osimo non era stato aggiornato.

Respinta la richiesta di sospensiva cautelare monocratica, lo scorso 27 settembre, durante la trattazione collegiale della domanda cautelare, lo scorso 10 ottobre, il Tar ha deciso di rinviare la sua pronuncia ravvisando la necessità di un approfondimento nel merito. La discussione in udienza pubblica è stata fissata per il 7 novembre scorso in accordo con le parti.

Nella sentenza, depositata oggi, il Tar Marche specifica che «il Collegio non concorda con l’applicabilità, al caso del Comune di Osimo, dell’art. 127 del Regio Decreto… perchè in primo luogo, non può sostenersi che Statuto e Regolamento consiliare del Comune di Osimo non siano stati adeguati alla disciplina normativa del Tuel», Come anche la mancata previsione, nel Regolamento del Comune di Osimo, di una. “seconda convocazione” non può giustificare il ricorso «al quorum costituivo di almeno quattro membri» previsto dal Regio Decreto 1915. I giudici certificano che l’unica norma regolamentare in materia di quorum, è pertanto l’art. 19 del Regolamento comunale che prevede infatti la presenza necessaria di almeno la metà dei membri dell’Assemblea, senza operare alcuna specifica distinzione tra prima e seconda convocazione. Articolo che riportandosi al Tuel si limita a stabilire che, in ogni caso, le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere adottate con “la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco”. Quindi per avere il numero legale nella sala consiliare di Osimo devono essere presenti almeno 13 consiglieri su 25.

Tuttavia le delibere adottate nella seduta del 13 settembre 2024, proprio per la natura di ‘atto dovuto’ della surroga del consigliere dimissionario non possono essere annullate per i giudici amministrativi di Ancona. La surroga di un consigliere comunale «non può essere impedita o venire a mancate per effetto manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi, conducendo addirittura al suo scioglimento in ipotesi estreme, come quella di cui è causa» spiega il Tar Marche e la stasi nella vita dell’ente va evitata. Nel caso di Osimo le delibere dei consiglieri nominati in surroga sono state impugnate solo per vizi derivati dall’invalidità della seduta del Consiglio comunale. E siccome «la surroga come atto dovuto, pur a fronte di un vizio del quorum, sarebbe comunque potuta avvenire per scorrimento della lista dei candidati eletti, rispetto alle cui nomine nulla è stato obiettato dai ricorrenti, né si è posta in discussione la necessità stessa della surroga» sottolinea e conclude il Tar Marche che ha compensato le spese di lite tra le parti.

(m.p.c.)

 

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