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Nuova scuola media di via Meucci,
il Consiglio di Stato
accende il semaforo verde sui lavori

CASTELFIDARDO - I giudici di Palazzo Spada hanno riformato la sentenza del Tar Marche che aveva annullato gli atti della procedura di affidamento dell'appalto dell'opera. «Hanno dato ragione al nostro operato e hanno confermato che il metodo di calcolo applicato dalla Stazione appaltante era corretto» commenta il sindaco Roberto Ascani

Il progetto della nuova scuola media di Castelfidardo

 

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza del Tar Marche e accende il semaforo verde sulla costruzione della nuova scuola media di Castelfidardo. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti ribaltato la pronuncia dei colleghi di primo grado che avevano annullato gli atti della procedura di affidamento in appalto dei lavori per il nuovo plesso di via Meucci. «Il Consiglio di Stato ha dato ragione al nostro operato e ha confermato che il metodo di calcolo applicato dalla Stazione appaltante per l’affidamento risulta corretto. – commenta il sindaco Roberto Ascani – Una sentenza, la prima in Italia, che consentirà di evitare ulteriori ricorsi su questioni interpretative nelle gare d’appalto. Ora possiamo procedere alla stipula del contratto nell’attesa che la Regione Marche liberi il finanziamento già assegnato e a breve potremo finalmente vedere l’inizio dei lavori. È vero che ci siamo abituati a navigare in tempesta e che magari ci saranno altri imprevisti ma questa è una notizia che ci autorizza ad esultare».

Oggetto del contenzioso la complessa interpretazione di un articolo del codice dei contratti pubblici e l’applicazione di un algoritmo matematico. La gara d’appalto si era svolta attraverso la piattaforma telematica della stazione unica appaltante Provincia di Ancona e  nel 2019 era stata aggiudicata su 46 offerte  ad un raggruppamento temporaneo di imprese, all’esito della selezione sulla base del minor prezzo sulla base d’asta di 3.878.309 euro. La ricorrente al Tar era stata esclusa dalla gara per anomalia del ribasso, pari al 26,491% sulla base d’asta, superiore alla soglia del 26,359%, automaticamente determinata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del codice dei contratti pubblici, in relazione alla quale la migliore offerta era risultata quella dell’aggiudicataria con il ribasso del 26,225%. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche aveva accolto il ricorso rilevando un errore nell’algoritmo applicato dalla piattaforma telematica utilizzata per la procedura di gara (0,195%), ritenendolo non conforme all’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, «ai sensi del quale la soglia di anomalia calcolata in base alle precedenti lettere della medesima disposizione viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)». Il fattore di correzione avrebbe dovuto essere  0,052% e di conseguenza la soglia di anomalia corretta del 26,503%.

Secondo il Consiglio di Stato, che si è espresso con una sentenza breve, tenuto conto dell’urgenza e anche del periodo di emergenza sanitaria, invece «il risultato di gara va confermato. Deve in particolare essere confermata, – si legge nella sentenza – da un lato, l’aggiudicazione in favore della ricorrente in appello, autrice di un ribasso sulla base d’asta pari al 26,225%, risultato il migliore rispetto alla soglia di anomalia calcolata dalla Provincia di Ancona nel 26,359%, attraverso la corretta applicazione del valore percentuale di 0,195%, quale fattore di correzione ex art. 97, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 alla somma della media dei ribassi con lo scarto aritmetico medio precedentemente calcolata ai sensi della precedente lettera c) della medesima disposizione, pari al 26,555%; e dall’altro lato l’esclusione dell’autrice di un ribasso superiore alla soglia di anomalia, pari al 26,491%. Per le medesime ragioni è infondata la tesi secondo cui il fattore di correzione della medesima somma avrebbe dovuto essere quello di 0,052%, per cui la soglia di anomalia corrette avrebbe dovuto essere di 26,503%». La complessità della controversia, ha suggerito ai giudici di secondo grado «la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio».

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