Dopo le linee guida (approvate ieri), ora c’è anche la data per la riapertura di centri sociali, circoli culturali e ricreativi delle Marche: sarà il primo giugno. Il presidente Luca Ceriscioli ha firmato oggi il decreto che stabilisce che da lunedì queste attività possono ripartire. Ma vanno rispettate le norme di distanziamento sociale, evitati gli assembramenti e rispettate le linee guida del protocollo regionale approvato in giunta ieri nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali. Il protocollo tiene conto del fatto che la specificità dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi è rappresentata dalla pluralità di attività che vi vengono svolte, che implicano l’incontro e la permanenza nei locali dei frequentatori per finalità aggregative e di socializzazione. Le linee guida prevedono lo svolgimento delle attività di formazione del personale, organizzazione degli spazi e pulizia dei locali e dei materiali in base alle vigenti disposizioni di legge. La Regione fa riferimento, per ognuna di questea attività, alle linee guida già stilate dal Governo nei vari decreti.
Per le attività di mescite, ristorazione e bar: disposizioni contenute nell’Allegato C “Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus Sars-CoV-2 nel settore Somministrazione alimenti e bevande del “Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere”.
Per le attività ludico ricreative: possono essere organizzate in forma individuale e a gruppi. Sono ammesse le attività per le quali vengono utilizzati in via esclusiva materiali personali, oppure monouso, oppure per i quali è possibile garantire puntuale sanificazione dopo ogni uso. Deve inoltre essere possibile garantire la distanza minima di 1 metro tra i partecipanti. Serve comunque la mascherina e vanno sempre evitati gli assembramenti. Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali o distanza minima di 1 metro: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino, giochi di ruolo, tombola, bingo.
Per le attività sportive e motorie: l’uso della mascherina resta obbligatorio per le attività che non comportano un significativo impegno cardio-respiratorio e non consentono un’adeguata prevenzione dal contatto con droplet, come il gioco delle bocce e il biliardo. Le attività che si configurano come attività sportiva di gruppo in squadra possono essere svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento Politecnico di Torino – Coni. Sono comunque vietate tutte le attività di ballo o altra attività motoria per cui non è possibile escludere il contatto fisico e assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri.
Per le attività culturali: gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema e all’aperto, sono sospese fino al 14 giugno. Dopo tale data devono essere realizzate rispettando le indicazioni anticontagio. E comunque solo con posti a sedere preassegnati e garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, nel limite di mille persone all’aperto e 200 in luoghi chiusi.
Attività educative-ricreative a favore di bambini e ragazzi: devono essere svolte facendo riferimento alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” allegato 8 al decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 17 maggio scorso.
Fiere e mercati devono essere svolti secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A “Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus Sars-CoV-2 nel settore Commercio su aree pubbliche” del “Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” di cui alla Dgt 565 dell’11 maggio.
Manutenzione del verde: attività consentita secondo le indicazioni contenute nella specifica scheda tecnica dell’allegato 17 al Dpcm del 17 maggio.
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