di Francesca Marsili
Firmato nella notte dal Presidente del Consiglio Conte il nuovo dpcm sulle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19. Il testo, che resterà valido per i prossimi trenta giorni, prevede nuovi divieti e “ulteriori forti raccomandazioni “.
La novità principale riguarda il divieto di feste private al chiuso e all’aperto (nei luoghi pubblici), che va insieme alla raccomandazione di evitare di ricevere in casa più di 6 tra amici e familiari non conviventi. Stretta anche sulle cerimonie: a matrimoni e funerali potranno partecipare non più di 30 persone. Restrizioni anche per bar, ristoranti, pasticcerie, pub e gelaterie, con chiusura alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”
Rimangono chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. Tra le novità anche il divieto alle gite scolastiche.
«Sono sospesi – si legge nel nuovo provvedimento – i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio».
L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre «fortemente raccomandato» l’utilizzo dei dispositivi «anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nel Dpcm, “da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi». Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. In ultimo, come già anticipato, novità anche sui tempi di quarantena, come si legge nella Circolare del Ministero della Salute che aggiorna le indicazioni: “I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. Oppure è previsto “un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno».
MASCHERINE – L’articolo 1 del dpcm stabilisce che «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».
FESTE – Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.
SCUOLA – Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. «Sono sospesi – si legge nella bozza – i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio». Inoltre non è prevista la didattica a distanza, neppure per le Scuole superiori.
MOVIDA – La stretta riguarda bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. «Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo». Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.
CINEMA E CONCERTI – Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
STADI – Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
SPORT – Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, “da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
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